Esenzione bollo auTo, requisiti per richiedere l’esenzione del bollo aci.

Categorie esenti
Possono beneficiare dell’esenzione bollo auto le seguenti categorie di disabili:

Non vedenti e sordomut

Persone disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’ indennità di accompagnament

Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Persone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, ma con limitazione alla capacità di deambulazione, non grave

Requisiti
Hanno esenzione bollo aci le persone disabili, con riferimento ai seguenti veicoli:

Autoveicoli
Motocarrozzette
Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, purché non superino i 2000 centimetri cubici, se a benzina, e i 2800 centimetri cubici, se diesel
L’esenzione bollo auto può essere richiesta sia nel caso il veicolo sia intestato alla persona disabile, sia il veicolo sia intestato ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (ovvero quando non possiede redditi superiori a Euro 2.840,51, escludendo i redditi esenti quali le pensioni sociali, le indennità (compreso quelle di accompagno)

Procedura
La persona disabile che può godere dell’esenzione bollo auto deve una tantum, entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, presentare una richiesta formale (o spedire via raccomandata con ricevuta di ritorno) indirizzata all’Ufficio Tributi della Regione o, se ancora non istituito, all’Ufficio delle Entrate o alla Sezione staccata della Direzione regionale.

Tale richiesta per l’esenzione bollo auto va corredata dei seguenti documenti, variabile a seconda della categoria di pertinenza:

Persone non vedenti o sordomute: certificato di invalidità, rilasciato da una commissione medica pubblica.
Soggetti con handicap psichico o mentale: verbale di accertamento, emesso dalla Commissione di cui all’ articolo 4 della Legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell’ indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l’ accertamento dell’ invalidità civile di cui alla Legge n. 295/1990

Persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma con limitazione non grave della capacità di deambulazione: certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica dell’ ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità; fotocopia della patente di guida speciale (per le persone disabili che non sono in grado di guidare – o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento – non è necessario il possesso della patente di guida speciale); fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di persone disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria