Genova la Regione stanzia fondi per le barriere architettoniche
Regione Liguria ha stanziato più di 380 mila euro per l’abbattimento o il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. “Si tratta – spiega l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – di contributi destinati a privati disabili per le opere già realizzate nelle proprie abitazioni, che andremo così a rimborsare entro febbraio 2019. Le opere possono riguardare interventi effettuati sia all’interno dell’abitazione, come l’allargamento delle porte o il rifacimento dei servizi igienici, ma anche all’esterno o nelle parti comuni dell’edificio come scivoli, pedane, montascale o ascensori”. Associazione Invalidi e diritti del Disabile Genova. Associazione Provinciali Cittadini Anziani Genova.
“Lo stanziamento – prosegue Scajola – soddisfa un totale di 83 domande di finanziamento. In questo modo esauriamo tutte le 47 domande presentate nel 2018, e andiamo a ridurre le domande ‘in attesa’ del periodo 2008 – 2017, rimaste in sospeso a causa della carenza di finanziamento da parte dello Stato”.
Dopo molti anni dall’ultima erogazione, che risale al 2001, lo Stato ha infatti rifinanziato parzialmente il fondo della legge 13/89 fino al 2020, mentre già dal 2008 il finanziamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati è regolamentato da una diversa disciplina regionale.
“Quest’anno dunque – conclude Scajola – l’impegno della Regione è stato particolarmente significativo e dà una risposta ai tanti disabili che hanno bisogno di sostegno e vicinanza da parte della istituzioni per la loro mobilità”.
VADEMECUM
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI PORTI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici
VADEMECUM per operatori e utenti in materia di istanze di contributo ai sensi dell’art. 23 bis, c. 1, lett. c) della L. R 15/89 Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla L.R. 17/07 (aggiornato a maggio 2013)
L’ammissione al contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni oggettive e soggettive, e in particolare:
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nell’immobile deve risiedere il soggetto disabile (richiedente)
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l’immobile deve quindi possedere una destinazione residenziale
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il richiedente deve essere portatore di handicap o invalido oltre il 66%, riconosciuto come
tale da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min. della Difesa e altri)
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il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non superiore ai 28.600,00= euro*, così come risulta dalla certificazione rilasciata da INPS o da altro soggetto abilitato (es. C.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. n. 130/2000 e DPCM n. 242/2001)
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all’atto della domanda i lavori relativi all’intervento previsto non possono essere iniziati anteriormente al 1° ottobre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo al Comune, fatte salve eventuali deroghe o sospensioni della ricezione delle domande
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il richiedente disabile è anche l’avente diritto al contributo, cioè colui che sostiene la spesa complessiva (ovvero pro quota in caso di impianti o strutture condominiali) e al quale viene liquidato il contributo (l’amministratore del condominio non può rivestire il ruolo di destinatario del contributo)
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in caso di impianti o strutture condominiali come l’ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve essere assunta dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge (cfr. Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art, 5, c. 1)
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le opere finalizzate al superamento delle barriere devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le norme tecniche previste dal D.M. n. 236 del 14/06/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
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è possibile presentare richiesta di contributo al Comune di residenza anche per le spese di trasloco in altro alloggio accessibile ubicato nello stesso Comune ovvero in altro Comune del territorio regionale. Rientrano in questa ipotesi anche le spese di adattamento o adeguamento di spazi e percorsi interni al nuovo alloggio (fruibilità)
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il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato solo in base della dimostrazione documentale della spesa complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari e altro)
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Il contributo è cumulabile con altri contributi assegnati per lo stesso intervento (ad es. da Inail) sino a concorrenza della cifra spettante in base alla normativa regionale. Qualora il richiedente abbia ottenuto o stia per ottenere altro beneficio in misura superiore a quello prevista dalla normativa regionale, il contributo non è erogabile
Oltre alle condizioni positive, sono previste alcune incompatibilità.
In particolare, non possono beneficiare del contributo i richiedenti che hanno ottenuto contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in una delle ultime tre annualità (la data di riferimento per determinare la sussistenza di questo requisito è quella del provvedimento con il quale la Regione ha disposto la liquidazione del contributo pregresso).
La domanda non è ammissibile per:
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residenze di tipo collettivo per anziani o disabili comunque denominate
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gedifici di proprietà di un ente pubblico (ERP), per gli interventi di sola accessibilità
dall’esterno dell’alloggio (ascensori, montascale, scivoli e altro)
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interventi per la realizzazione dei quali sia richiesto il permesso di costruire (nuova
costruzione, ristrutturazione straordinaria con mutamento di destinazione d’uso o
incremento della superficie abitabile)
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edifici realizzati successivamente alla data dell’11 agosto 1989, fatta salva la presenza del
“progetto di adattabilità” redatto ai sensi dell’art. 6 del DM 236/98; la data dell’11 agosto 1989, deve essere riferita all’approvazione del titolo abilitativo da parte del Comune.
Casi particolari
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E’ ammissibile la domanda del disabile che risieda (in affitto) in un alloggio di proprietà di un ente pubblico (ERP), nel caso in cui l’assegnatario stesso intenda realizzare interventi di fruibilità interna relativi all’alloggio stesso (porte, bagno ecc…), sostenuti a proprie spese. Restano escluse richieste che riguardino interventi di accessibilità (tipicamente l’ascensore) o comunque impianti o strutture generali dell’edificio a carico dell’ente gestore e finanziabili unicamente ai sensi del c. 1 lett. a) dell’art. 23 bis della L. R. 15/1989
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E’ provvisoriamente ammissibile la domanda del disabile che, pur non avendo la residenza nell’immobile su cui intende intervenire, presenta una dichiarazione in cui si impegna a richiederla non appena i lavori (indispensabili per potervi abitare) siano stati eseguiti. L’ammissibilità definitiva della domanda e l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica dell’acquisizione della residenza
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Analogamente, è provvisoriamente ammissibile la domanda del richiedente che, pur non avendo ancora un certificato “ufficiale” di invalidità o di disabilità, abbia fatto istanza di visita collegiale e si impegni a dare comunicazione al Comune degli esiti della stessa. L’ammissibilità definitiva della domanda e l’erogazione del contributo sono vincolate alla verifica del grado di invalidità o disabilità riconosciuti
La procedura di finanziamento si articola in questi punti:
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l’istanza può essere presentata dal richiedente al Comune di residenza dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno (salvo deroghe o sospensioni)
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i Comuni entro il 31 ottobre di ciascun anno segnalano alla Regione tutti i richiedenti ritenuti ammissibili
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entro il 31 dicembre la Regione redige una graduatoria generale delle domande che include anche tutte le domande non liquidate nella precedente annualità
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in seguito si procede al trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni, sulla base dell’elenco dei soggetti ammessi
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i Comuni, infine, provvedono alla liquidazione dopo la verifica dei lavori e l’acquisizione delle fatture quietanzate.
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Sui criteri di inserimento in graduatoria e l’ammontare del contributo si ricorda che:
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l’aggiornamento delle graduatoria è regolato secondo i criteri regionali previsti dalla D.G.R. n. 899/2007 e ss. mm. e ii. I richiedenti ammessi sono inseriti attribuendo a ciascuno un punteggio che tiene conto della minore o maggiore gravità dello stato di handicap, dell’età, della situazione economica del richiedente e solo in ultima istanza dell’ordine cronologico
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l’ammontare del contributo è determinato tenendo conto del preventivo di spesa, fino ad un massimo di costo riconoscibile pari a 100.000,00= euro, sommando gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:
1. 50% per importi fino a 10.000,00 €
2. 30% per importi tra 10.001,00 e 25.000,00 €
3. 20% per importi tra 25.001,00= e 50.000,00 €
4. 10% per importi tra 50.001,00= e fino a 100.000,00 €. -
i tempi di erogazione del singolo contributo non sono a priori determinabili, essendo gli stessi legati ai fondi regionali disponibili ogni anno che risultano normalmente inferiori alle richieste avanzate
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le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i cinque anni successivi, trascorsi i quali vengono cancellate dalla graduatoria.