I lavoratori che si possono iscrivere al collocamento disabili sono:
- Invalidi civili con una riduzione della della capacità lavorativa superiore al 45%
- Persone non vedenti (cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione)
- Persone sordomute (non udenti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata)
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
- invalidi di guerra
- invalidi civili di guerra
- invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria D.P.R. 915/78)
L’attuale normativa consente l’iscrizione anche a:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati
- coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge 407/1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo.
per informazioni consultare il sito della provincia di Genova.