Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

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Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

minorenni;

beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;

beneficiari della Pensione di Cittadinanza;

soggetti di oltre 65 anni di età;

soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;

soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla presa in carico del percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l’impiego e dei Comuni, e non sono nella disponibilità dell’Istituto.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

QUANTO SPETTA

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);

un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal modello di domanda.

Quota A (importo annuo)

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;

7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Quota B (importo annuo)

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;

1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

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