MILANO – Nuove regole dal primo gennaio per i ricorsi in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensioni di inabilità e assegni di invalidità. In pratica, se un cittadino vuole opporsi a un verbale dell’Inps e contestare, per esempio, il mancato riconoscimento dell’invalidità o la revoca di una provvidenza, non può più fare direttamente causa, ma è obbligato a presentare un’istanza di «Accertamento tecnico preventivo» (Atp) e depositarla presso la cancelleria del Tribunale di residenza. Lo prevede all’art. 38 la legge n. 111/2011: l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 445 bis disciplina l’Atp obbligatorio per questo tipo di controversie.
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